Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 19/04/2005 n. 170

2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque sin quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonchè di controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 86, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonchè ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro trenta giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.

Art. 91 - Requisiti delle società professionali

1. Le società professionali predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 90.

Art. 92 - Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente dell'Amministrazione.

2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della legge.

Art. 93 - Penali

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento per la fase di progettazione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonchè al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione

articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al presente articolo si applicano ai rispettivi importi.

Art. 94 - Modalità di espletamento

1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, esclusivamente da Geniodife, ed è normalmente preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 119, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore.

2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'Amministrazione.

3. Non può essere oggetto di pubblicità alcuna informazione attinente ad ideazioni classificate per la difesa dello Stato o gli interessi strategici della NATO e degli alleati. In tali casi, eventuali concorsi di idee vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.

4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

5. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 92, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

6. L'Amministrazione riconosce un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore. L'idea premiata è acquisita in proprietà dall'Amministrazione e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 95 - Contenuto del bando

1. Il bando per il concorso di idee contiene

a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax ed e-mail dell'ufficio delegato

b) nominativo del responsabile del procedimento

c) descrizione delle esigenze del Ministero della difesa

d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee

e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica

f) termine per la presentazione delle proposte

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso

i) data di pubblicazione.

Art. 96 - Modalità di espletamento

1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 119, comma 2 qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.

2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. In tali casi eventuali concorsi di progettazione, vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.

3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

5. Con il pagamento del premio l'Amministrazione acquista la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo saranno stabiliti nel bando.

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito nè assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

7. L'Amministrazione, con adeguata motivazione, può altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

Art. 97 - Contenuto del bando

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 95, contiene l'indicazione

a) della procedura di aggiudicazione prescelta

b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 6

c) descrizione del progetto

d) del numero, previsto di partecipanti compreso tra dieci e venti, nel caso di licitazione privata

e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipa zione, nonchè dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata

f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali

g) del «peso» o del «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso

h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice

i) del costo massimo di realizzazione dell'intervento da progettare deter minato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso

l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti

m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare la documentazione di cui al comma 3.

2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonchè l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.

Art. 98 - Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.

 

Pagina 10/29 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional